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Art. 1. La popolazione dei nomadelfi è una associazione civile secondo gli articoli 36, 37 e 38 del vigente codice civile italiano ed è retta dalla presente costituzione. I membri dell’associazione si chiamano “nomadelfi”, perché per essi l’amore fraterno è legge, in eroica applicazione della loro Fede. Vivono insieme in solidale fraternità cristiana al fine di dedicarsi ad opere di bene a sollievo materiale ed elevazione spirituale dell’umanità.

 

Art. 2 . Possono essere nomadelfi gli uomini e le donne che:

hanno compiuto i ventun anni;

sono cattolici professanti apertamente la fede e la morale secondo gli insegnamenti e la disciplina della Chiesa Cattolica Apostolica Romana;

non posseggono beni a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura.

 

Art. 3. Ogni nomadelfo si impegna in modo particolare:

a rinunciare a tutti i beni e i diritti a contenuto economico spettategli all’atto di farsi nomadelfo e a quelli che riceverà a qualsiasi titolo in seguito, in conformità dei regolamenti generali dell’associazione; beni e diritti dei quali, nell’uno e nell’altro caso possa disporre in coscienza, secondo la morale cattolica;

a versare come contributo associativo al fondo comune della associazione tutti i compensi, retribuzioni, gratifiche, premi e somme a qualsiasi titolo che riceve dalle aziende, scuole o imprese a cui è indirizzato dalla presidenza e nelle quali esplica la sua attività di lavoro.

 

 Art. 4. Ogni nomadelfo e ogni postulante, di cui all’art. 8, si impegna in modo particolare:

a prestare la sua attività senza alcun compenso economico nelle iniziative interne della popolazione, nell’assistenza familiare e nell’educazione dei minorenni, nell’espletamento degli uffici e delle cariche sociali e per il compimento delle opere di bene disposte dall’art. 1.

A prendere parte attiva a tutte quelle iniziative ed opere di bene che la popolazione dovunque e comunque promuove in favore dell’umanità

 Ogni nomadelfo e ogni postulante è tenuto a dare la sua opera eroicamente, con zelo e con quella generosità che è l’espressione tangibile della sue promesse e della intima aspirazione che ha dichiarato di possedere per farsi nomadelfo.

Se un nomadelfo o un postulante rifiuta di obbedire a quanto gli è comandato in conformità del presente articolo, adducendo che non è adatto o che non si sente di farlo per motivi ingiustificabili, egli stesso con questo si dichiara inidoneo; quindi ipso facto deve ritirarsi dalla popolazione.

 

Art. 5. La popolazione dei nomadelfi non può avere la proprietà dei beni.

Può acquistare e possedere viveri, effetti personali e attrezzature strettamente necessari alla vita intima dei singoli e delle famiglie.

Questi beni, in caso di scioglimento dell’associazione, diventano di proprietà dei singoli e delle famiglie.

Qualora per causa di forza maggiore l’associazione venisse a possedere beni di altra natura, dei quali avesse la libera disponibilità, in caso di scioglimento sono destinati alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

[nella costituzione 1994/2001 all’art. 51 si legge: “La titolarità e la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare a disposizione della Popolazione dei Nomadelfi sono affidate alla “Fondazione Nomadelfia”]

 

Art. 6. La popolazione provvede, con i contributi dei soci, al sostentamento dei suoi componenti e allo svolgimento delle attività dirette a raggiungere il fine sociale.

I nomadelfi, come singoli e come popolazione, devono vivere sobriamente, secondo le vere esigenze umane, nello spirito dei consigli evangelici e in particolare del “Discorso della Montagna”.

 

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