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Nomadelfia
- la
costituzione del 1961
Art. 1. La popolazione dei
nomadelfi è una associazione civile secondo gli articoli 36, 37 e 38
del vigente codice civile italiano ed è retta dalla presente
costituzione. I
membri dell’associazione si chiamano “nomadelfi”, perché per essi
l’amore fraterno è legge, in eroica applicazione della loro Fede.
Vivono insieme in solidale fraternità cristiana al fine di
dedicarsi ad opere di bene a sollievo materiale ed elevazione spirituale
dell’umanità.
Art.
2 . Possono essere nomadelfi gli uomini e le donne che:
hanno
compiuto i ventun anni;
sono
cattolici professanti apertamente la fede e la morale secondo gli
insegnamenti e la disciplina della Chiesa Cattolica Apostolica Romana;
non
posseggono beni a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura.
Art.
3. Ogni nomadelfo si impegna in modo particolare:
a
rinunciare a tutti i beni e i diritti a contenuto economico spettategli
all’atto di farsi nomadelfo e a quelli che riceverà a qualsiasi
titolo in seguito, in conformità dei regolamenti generali
dell’associazione; beni e diritti dei quali, nell’uno e nell’altro
caso possa disporre in coscienza, secondo la morale cattolica;
a
versare come contributo associativo al fondo comune della associazione
tutti i compensi, retribuzioni, gratifiche, premi e somme a qualsiasi
titolo che riceve dalle aziende, scuole o imprese a cui è indirizzato
dalla presidenza e nelle quali esplica la sua attività di lavoro.
Art.
4. Ogni nomadelfo e ogni postulante, di cui all’art. 8, si impegna in
modo particolare:
a
prestare la sua attività senza alcun compenso economico nelle
iniziative interne della popolazione, nell’assistenza familiare e
nell’educazione dei minorenni, nell’espletamento degli uffici e
delle cariche sociali e per il compimento delle opere di bene disposte
dall’art. 1.
A
prendere parte attiva a tutte quelle iniziative ed opere di bene che la
popolazione dovunque e comunque promuove in favore dell’umanità
Ogni
nomadelfo e ogni postulante è tenuto a dare la sua opera eroicamente,
con zelo e con quella generosità che è l’espressione tangibile della
sue promesse e della intima aspirazione che ha dichiarato di possedere
per farsi nomadelfo.
Se un
nomadelfo o un postulante rifiuta di obbedire a quanto gli è comandato
in conformità del presente articolo, adducendo che non è adatto o che
non si sente di farlo per motivi ingiustificabili, egli stesso con
questo si dichiara inidoneo; quindi ipso facto deve ritirarsi dalla
popolazione.
Art.
5. La popolazione dei nomadelfi non può avere la proprietà dei beni.
Può
acquistare e possedere viveri, effetti personali e attrezzature
strettamente necessari alla vita intima dei singoli e delle famiglie.
Questi
beni, in caso di scioglimento dell’associazione, diventano di proprietà
dei singoli e delle famiglie.
Qualora
per causa di forza maggiore l’associazione venisse a possedere beni di
altra natura, dei quali avesse la libera disponibilità, in caso di
scioglimento sono destinati alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide.
[nella
costituzione 1994/2001 all’art. 51 si legge: “La titolarità e la
gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare a disposizione della
Popolazione dei Nomadelfi sono affidate alla “Fondazione Nomadelfia”]
Art.
6. La popolazione provvede, con i contributi dei soci, al sostentamento
dei suoi componenti e allo svolgimento delle attività dirette a
raggiungere il fine sociale.
I
nomadelfi, come singoli e come popolazione, devono vivere sobriamente,
secondo le vere esigenze umane, nello spirito dei consigli evangelici e
in particolare del “Discorso della Montagna”.
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